Licenziamento del direttore sportivo: per la Cassazione gli insulti al presidente rompono il rapporto fiduciario

Il recesso per giusta causa trova fondamento nei messaggi gravemente lesivi inviati ai vertici societari. La Suprema Corte conferma la legittimità del licenziamento, escludendo vizi di motivazione nella decisione del giudice di rinvio.

Con l’Ordinanza n. 26349 del 6 ottobre 2026 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso relativo al licenziamento per giusta causa intimato a un direttore sportivo da parte di una società calcistica. 
La vicenda traeva origine dal recesso disposto nel luglio del 2020 a seguito di una serie di contestazioni disciplinari, tra cui alcune dichiarazioni pubbliche critiche e, in particolare, i toni di un messaggio offensivo inviato dal professionista direttamente al presidente della società. Dopo i vari gradi di merito e un precedente rinvio di legittimità, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario.   

La valutazione della giusta causa e il vincolo fiduciario

Nel respingere il ricorso del professionista, la Suprema Corte ha ribadito che, pur a fronte di condotte non tutte singolarmente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, l’invio di un messaggio dai toni fortemente ingiuriosi e denigratori nei confronti della massima carica societaria integra gli estremi della giusta causa di recesso. In ragione della delicatezza e del prestigio del ruolo apicale rivestito, equiparato a funzioni di particolare rilievo strategico ed economico nell’ambito dell’ordinamento sportivo federale, l’oggettiva gravità delle accuse rivolte alla dirigenza fa venir meno irrimediabilmente l’affidamento fiduciario necessario tra le parti.   

Rigetto delle censure processuali e delle questioni nuove

I giudici di legittimità hanno inoltre dichiarato infondati o inammissibili i motivi incentrati sulla presunta nullità o apparenza della motivazione del giudice di rinvio, evidenziando come la sentenza d’appello si sia rigorosamente attenuta ai principi di diritto enunciati nella precedente ordinanza rescindente. Sono state infine ritenute inammissibili le doglianze relative a pretese cause di giustificazione (come lo stato d’ira o la provocazione) sollevate solo in sede di legittimità senza essere state tempestivamente devolute nei precedenti giudizi di merito.

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