Libro giornale informatico: imposta di bollo, il conteggio delle 2.500 registrazioni si azzera ogni anno

L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire le regole per l’imposta di bollo sui libri contabili tenuti in modalità informatica, soffermandosi questa volta sul criterio di calcolo delle 2.500 registrazioni previsto dalla normativa.

Il caso esaminato

Con la Risposta a interpello n. 144 del 14 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente che chiedeva come determinare l’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica. In particolare, il dubbio riguardava il computo della soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse prevista dall’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014: il conteggio deve proseguire in modo progressivo tra un esercizio e quello successivo oppure deve ripartire da zero ogni anno?

Le conclusioni dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui il conteggio delle 2.500 registrazioni dovrebbe proseguire in modo unitario e progressivo tra esercizi diversi.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, l’articolo 6, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce che l’imposta di bollo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse”. L’espressione “o frazioni di esse” assume un rilievo decisivo, poiché attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500. Di conseguenza, se nel corso di un esercizio il libro giornale contiene anche solo una frazione delle 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo si considera comunque realizzato e l’imposta è dovuta per quell’esercizio, con versamento entro 120 giorni dalla sua chiusura.

L’Agenzia evidenzia inoltre che la disciplina dei libri informatici è diversa da quella prevista per i registri cartacei. Per questi ultimi, infatti, l’imposta di bollo è commisurata al numero delle pagine ed è collegata alla bollatura e alla vidimazione, mentre per i libri tenuti in modalità informatica il presupposto dell’imposta è rappresentato dall’utilizzo del registro nell’esercizio attraverso le relative registrazioni contabili.
Per questo motivo, il conteggio delle registrazioni deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta, interrompendosi alla chiusura dell’esercizio, senza possibilità di riportare all’anno successivo le registrazioni residue.

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