Nelle tre circolari dell’Agenzia delle Entrate emanate a ridosso delle scadenze di Unico 2001 vi sono alcuni importanti chiarimenti. L’agevolazione Visco non è preclusa dalla mancata indicazione dei dati rilevanti nella dichiarazione dell’anno precedente. Il superamento dei limiti previsti dalla legge per chi si avvale delle disposizioni in materia di nuove attività produttive per effetto dell’applicazione degli studi di settore fa venire meno l’applicabilità del regime agevolativo. Vi è la possibilità di rinunciare al regime forfettario per entrare in quello dei marginali; le detrazioni di imposta per i collaboratori coordinati e continuativi possono essere applicate in relazione alla durata prevista dal contratto a prescindere dal numero delle prestazioni svolte.
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LEGGE VISCO SENZA LIMITI TEMPORALI
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