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Le novità della conversione in legge del decreto “Rilancio”

Il disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, l’approvazione definitiva della Camera.

Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente in vigore, la versione del provvedimento presenta molte novità tra cui l’ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite al 16 marzo 2019 e le modifiche all’ecobonus e al sismabonus.

Il testo, che ora è all’esame del Senato, non dovrebbe subire modifiche e l’approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.

Si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale:

  • ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019; in particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
  • estensione della disciplina del sismabonus ed ecobonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche. È prevista anche l’estensione delle agevolazioni agli edifici plurifamiliari. Gli interventi di efficientamento energetico hanno subito una modifica in termini di limiti di spesa. Il sismabonus, infine, potrà essere applicato anche alle seconde case;
  • la precisazione che lo sconto in fattura o l’opzione della cessione del credito d’imposta può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’art. 119 (ecobonus e sismabonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
  • la possibilità che il credito d’imposta per gli affitti venga riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. Inoltre è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta del 60 e del 30 per cento di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.
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