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Lavoro stagionale – Chiarimenti dall’INL sul rifiuto di nulla osta

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la nota n. 3464 del 19 aprile 2017, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti dello Sportello Unico immigrazione in merito al rifiuto di nulla osta al lavoro stagionale e al diniego o alla revoca del nulla osta ICT con riferimento alle ipotesi di ingresso e al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

Le indicazioni operative si riferiscono, in particolare, alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, ai sensi del D.Lgs. n. 203/2016, e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari, ai sensi del D.Lgs. n. 253/2016.

I due citati decreti legislativi hanno recepito, nel nostro ordinamento nazionale, le Direttive 2014/36/UE e 2014/66/UE – c.d. “Direttiva ICT – Intra-Corporate Transfer”.

Il Decreto legislativo n. 203/2016, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 37/2016, va a sostituire gli artt. 5, comma 3-ter e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 (TUI – Testo Unico Immigrazione) afferenti alla disciplina del lavoro stagionale al fine di adeguarli alle disposizioni della direttiva. In particolare, l’art. 24, comma 12, così come novellato dall’art. 1, D.Lgs. n. 203/2016, contempla le ipotesi di rifiuto o revoca del nullaosta al lavoro stagionale rilasciato in favore di cittadini di Paesi terzi.

Con riferimento invece al Decreto legislativo n. 253/2016, il Ministero dell’Interno e il Ministero del lavoro sono già intervenuti, con la circolare del 9 febbraio scorso, fornendo indicazioni interpretative sulle nuove disposizioni introdotte nell’ambito del TUI, ovvero in ordine all’articolo 27-quinquies recante la disciplina dell’ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari da Paesi extra UE e all’articolo 27-sexies per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro.

Con la presente circolare vengono puntualizzati alcuni aspetti di carattere operativo in ordine agli adempimenti ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico immigrazione circa la corretta applicazione degli artt. 24 e 27-quinquies summenzionati.

Per scaricare il testo della nota dell’INL clicca qui.

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