La circolare n. 88E dell’11 ottobre scorso dell’Agenzia delle entrate ha precisato che le agevolazioni previdenziali per l’emersione del nero sono a metà: valgono, infatti, unicamente sui redditi di lavoro emersi vale a dire sui contratti di lavoro regolarizzati. Non si applicano, invece, sugli incrementi di reddito imponibile dichiarato dal datore di lavoro ai fini proprio della sanatoria. I datori di lavoro possono richiedere espressamente (compilando l’apposito quadro contenuto nella dichiarazione d’emersione) di accedere al concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione degli anni pregressi.
(Fonte: Italia7Oggi)
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