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Lavoro autonomo e ritenuta d’acconto: chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Con l'istanza di interpello del 30 aprile 2021 sono stati chiesti chiarimenti All'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva e se sia corretta l'applicazione, al momento del pagamento, della ritenuta d'acconto nella misura del 20% (articoli 23 e seguenti del DPR 600/73).

L'Agenzia Entrate ricorda che con la L. 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero "senza albo", definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. L'art. 1 della citata legge prevede che le nuove regole non riguardino gli esercenti di professioni le cui attività sono già disciplinate da specifiche normative.
In sostanza, la nuova normativa si propone di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. 

Il comma 3 del citato articolo 1 prevede inoltre che "Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge".
Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, in quanto "responsabile" di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione.

Relativamente alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che "La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente".

Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
Dunque, nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20%.

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