QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

ALTRI APPROFONDIMENTI
L’Exit Tax sulle Persone Fisiche nel DDL Bilancio 2027: analisi dello schema del nuovo art. 307-bis del TUIR

L’Exit Tax sulle Persone Fisiche nel DDL Bilancio 2027: analisi dello schema del nuovo art. 307-bis del TUIR

Redazione AteneoWeb
L'articolo 17 del disegno di legge di Bilancio 2027 propone l'introduzione dell'imposizione in uscita (exit tax) per le persone fisiche e gli enti non commerciali, mediante l'innesto dell'articolo 307-bis all'interno...
‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

‘Non succede, ma se succede?’: dagli attacchi ai frigoriferi d’Europa alla governance del rischio cyber

Redazione AteneoWeb
È bastato alterare da remoto la temperatura di pochi gradi per proiettare la sicurezza industriale in un incubo finora relegato alla fantascienza: centinaia di tonnellate di prodotti deperibili ridotte a...
Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

Liquidazione controllata: lo stato passivo esecutivo come guida vincolante per la distribuzione

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Una volta insediatosi, il liquidatore nominato dal Tribunale procede all'accertamento del passivo secondo il rito stabilito dall'articolo 273 CCII: riceve le domande dei creditori, predispone il progetto di stato passivo,...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.