La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18823 del 16 luglio 2018 ha chiarito che, in ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, l’avviso di ricevimento non è l’unico modo per dimostrare la data di consegna della lettera di licenziamento ma, la prova dell’avviso di destinazione del relativo documento può essere fornita anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisazione e della concordanza.
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