La natura del bollo in fattura

L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Con la Risposta ad interpello 428 del 12.08.2022, l’Agenzia Entrate, con riferimento alla fatturazione di un professionista che si avvaleva del regime forfettario di determinazione del reddito (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) aveva espresso il parere che ”l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 190 del 2014.”.

Ma le conclusioni riportate dall’Agenzia non riguardano solo i soggetti forfettari ma tutti i contribuenti che, per diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l’imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2,00 (articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972). Compresi i fornitori degli esportatori abituali che emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera C) del DPR 633/1972 o i professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Il riaddebito sarà invece “escluso da IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72” nei casi in cui l’applicazione dell’imposta di bollo derivasse proprio dall’indicazione in fattura di “spese anticipate in nome e per conto del cliente” per importo superiore ad Euro 77,47.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da Iva)
  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
  • N4 (operazioni esenti Iva)

Per un approfondimento si segnala la guida dell’Agenzia  “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

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