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La Legge di Bilancio 2019 – Principi contabili Internazionali – Applicazione facoltativa per le società non quotate

Al comma 1070 dell’articolo 1, con l’aggiunta dell’art. 2-bis al D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 (recante “Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali“), si dispone che per le società non quotate, attualmente soggette all’obbligo di redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS in base all’art. 2 dello stesso decreto, l’applicazione dei principi contabili internazionali diventa “facoltativa”. Tali soggetti potranno, pertanto, tornare a redigere il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali dispongono che le società quotate applichino i principi contabili internazionali.

Tali soggetti, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato – secondo quanto stabilito dal successivo comma 1071 – “possono avvalersi della facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali ai sensi dell’articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della presente legge“.

Ricordiamo che con il regolamento comunitario 1606/2002, l’Unione Europea ha previsto l’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in uno dei mercati regolamentati europei a partire dal 2005, concedendo altresì agli Stati membri di estendere l’applicazione di tali standards anche ad altre tipologie di imprese (art. 4).

Nel stesso regolamento è poi previsto l’utilizzo facoltativo dei principi contabili internazionali per le società non quotate ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 5).

Ad oggi in Italia l’applicazione dei principi IAS/IFRS costituisce un obbligo solo per le società quotate e talune realtà del mondo finanziario.

A fianco di queste entità, importanti ma quantitativamente minoritarie, esistono realtà di medie dimensioni che per diverse ragioni potrebbero essere interessate in modo volontario all’adozione dei principi contabili internazionali.

Il decreto legislativo 38/2005, a tal proposito ha individuato i soggetti interessati all’adozione dei principi contabili internazionali (articolo 2) e per ciascuno di questi, gli obblighi e le facoltà di redazione del bilancio consolidato (articolo 3) e del bilancio d’esercizio (articolo 4).

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