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La custodia esercitata dal gestore della strada non si limita alla carreggiata

Con la sentenza n. 1960 del 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha sottolineato come l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati. 
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, ha precisato ancora la Cassazione, non è quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende ai margini della carreggiata ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, ai margini gli elementi accessori e pertinenze, anche inerti atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in particolare in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, risultando ormai superata la distinzione tra cose inerti e cose intrinsecamente dannose in quanto idonee a produrre lesione a persone e cose in virtù di connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali.

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