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La Ctr concorda senza spiegare: sfugge la logica, sentenza nulla

Nel processo tributario è ammessa la motivazione che rinvia, in toto, a un altro provvedimento giudiziario, ma le ragioni della decisione devono essere chiare, univoche ed esaustive.

Non può dirsi “motivazione” la mera adesione acritica alla sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello. Infatti, in base al principio generale per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali vanno motivati, il giudice deve fornire, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide le statuizioni espresse in primo grado sussistendo, in caso contrario, la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Così ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27500 del 30 dicembre 2016.

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