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La Cassazione sulla risoluzione del rapporto di lavoro art. 26 D.Lgs. 151/2015

Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023.

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