IVA nelle operazioni a catena UE: l’identificazione dell’operatore intermedio

In caso di cessioni a catena intracomunitarie, il numero IVA comunicato dall’operatore intermedio determina quale cessione sia imponibile e quale esente nel paese di partenza.

Le operazioni a catena nell’Unione europea, disciplinate dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, tornano al centro dell’attenzione fiscale: secondo la più recente prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 111/2026), il numero di identificazione IVA comunicato dall’operatore intermedio al proprio cedente è l’elemento decisivo per stabilire a quale cessione venga imputato il trasporto intracomunitario.

La disciplina delle cessioni a catena in ambito IVA

Nelle operazioni a catena, in cui una merce viene ceduta da un fornitore a un operatore intermedio e da questi all’acquirente finale, il trasporto fisico del bene può essere imputato soltanto a una delle due cessioni. La normativa europea, recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 41-ter del Dl n. 331/1993, stabilisce che sia imputato alla prima cessione se l’operatore intermedio agisce come cedente, ovvero alla seconda se agisce come acquirente.

Il criterio discriminante è l’identificazione IVA: se l’operatore intermedio comunica al cedente un numero IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello di partenza del bene, la prima cessione è considerata intracomunitaria e quindi non imponibile nello Stato di origine, mentre la seconda cessione diventa una vendita interna nello Stato di destinazione.

Le implicazioni pratiche per le imprese e i commercialisti

Per le imprese che operano in più paesi UE e per i professionisti che le assistono, questa distinzione ha conseguenze concrete sul regime IVA applicabile: la scelta del numero di identificazione comunicato può spostare l’onere dell’imposta da uno Stato all’altro, con riflessi sulla compliance e sulla competitività. È quindi essenziale che le aziende documentino correttamente la comunicazione del numero IVA in ogni transazione e che i consulenti verifichino il flusso delle operazioni prima di emettere la fattura.

Per i commercialisti che assistono clienti con catene distributive internazionali, questa prassi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per evitare contestazioni in sede di accertamento.

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