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Istituito il ‘Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni”

Il 4 agosto scorso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno firmato un decreto che, ai sensi del Dl n.148/2015, istituisce il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo, istituito presso l’Inps, tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste.
Rientrano, in particolare:

  • le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
  • le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
  • le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” riconosce le seguenti prestazioni:

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  • prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  • assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
  • assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
TAG: INPS
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