La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la Sentenza n.7371 del 14 aprile 2016, ha stabilito che sono soggetti all’IRAP anche gli studi associati strutturati come societa’ semplice.
Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l’attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione,


