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Invio dichiarazione telematica: provato solo con ricevuta del Fisco

Respinta dai giudici di legittimità la tesi del contribuente che eccepiva la mancata segnalazione, da parte del sistema di controllo formale, della presenza di un errore bloccante.

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate rilevi il mancato invio telematico della dichiarazione fiscale, il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria mediante l’esibizione di apposita comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento della stessa da parte dell’Agenzia.

Questo il principio di diritto che si ricava dall’ordinanza della Cassazione n. 17479 del 14 luglio 2017.

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