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Introduzione in abitazione con l’inganno e furto: non rileva che la vittima abbia dato il consenso all’ingresso

Con la Sentenze n. 32847 del 3 aprile 2019 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, ha affermato che "integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora del soggetto passivo a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno, non avendo alcun rilievo che la vittima abbia o meno prestato detto consenso all’ingresso".

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