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Inefficacia del licenziamento intimato solo oralmente

La Corte di Cassazione Civile, Quarta sezione Lavoro, con la Sentenza n. 22825 del 09-11-2015 ha stabilito che, al licenziamento intimato solo oralmente non è applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, sicché il lavoratore può far valere in ogni tempo l’inefficacia del licenziamento, senza previa impugnativa stragiudiziale dello stesso.

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