Le ordinanze Cass. 19956/2026 e 19960/2026 segnano una svolta nell’interpretazione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973: l’autorizzazione alle indagini bancarie deve essere preventiva, motivata e verificabile, costituendo il presupposto necessario dell’ingerenza nei dati finanziari del contribuente.
Tale approdo recepisce la sentenza Ferrieri Bonasissa della Corte EDU, che ha censurato l’ordinamento italiano per l’assenza di una base legale adeguata a delimitare i poteri istruttori e prevenire abusi.
La Corte europea ha ribadito che la nozione di “vita privata” comprende anche i dati fiscali e bancari, poiché la tracciabilità dei movimenti di conto consente di ricostruire abitudini, inclinazioni e profilo personale del contribuente, integrando un’ingerenza significativa nella sua sfera privata.
Per i contribuenti con contenziosi pendenti, le nuove indicazioni della Corte EDU e della Cassazione hanno effetti immediati. In sostanza, l’assenza (o l’inidoneità) di un’autorizzazione preventiva, motivata e verificabile rende inutilizzabili le risultanze delle indagini bancarie poste a fondamento dell’accertamento.
Ciò consente di eccepire, anche nei giudizi in corso, la violazione dell’art. 8 CEDU e la mancanza di una base legale adeguata, chiedendo l’esclusione delle movimentazioni finanziarie acquisite in difetto di titolo legittimante.
Ne deriva un riequilibrio del processo tributario, poiché il contribuente può contestare l’ingerenza subita e ottenere la caducazione dell’accertamento fondato su dati bancari raccolti senza le garanzie ora riconosciute come imprescindibili.
Su questo tema abbiamo pubblicato il documento “Memoria integrativa al ricorso”, una traccia operativa predisposta per i contribuenti e i professionisti che intendono eccepire l’illegittimità delle indagini bancarie svolte in assenza, o in presenza di un’autorizzazione inidonea.
Il documento analizza i motivi di illegittimità del procedimento istruttorio alla luce degli artt. 32 e 51 del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972, recependo i principi affermati dalle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 19956/2026 e 19960/2026, in linea con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’elaborato costituisce una traccia operativa di memoria integrativa al ricorso ex art. 32 del D.Lgs. 546/1992, da depositare dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, e fornisce un supporto pratico per eccepire l’inutilizzabilità delle prove acquisite mediante indagini bancarie prive del necessario titolo autorizzativo, tutelando così i diritti fondamentali del contribuente nel contenzioso tributario.


