La Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 905/6 del 14-09-2015 si e’ pronunciata su un caso di impugnazione da parte di una società francese di un silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nel corso del procedimento giurisdizionale sulla pretesa tributaria, aveva adottato un nuovo provvedimento espresso sulla medesima materia.
La CTR, sostenendo che l’Ufficio in pendenza di giudizio non può emettere un nuovo provvedimento sulla medesima materia, afferma che, diversamente opinando, si consentirebbe all’Amministrazione di mettere in discussione le risultanze del giudizio sulla pretesa tributaria, con evidente rischio di contrasti di giudicato.
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