Con il decreto interministeriale 25 febbraio 2003, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 76 del 1° aprile, è stata confermata, anche per il 2002, la speciale riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile. L’Inps, con la circolare 73 del 10 aprile ha fornito le istruzioni operative. In particolare:
1) i datori di lavoro che nel 2002 hanno operato la riduzione contributiva non dovranno effettuare alcun adempimento e le sedi Inps provvederanno a ricalcolare le note di rettifica eventualmente emesse;
2) i datori di lavoro che non hanno operato la riduzione nel 2002 potranno recuperare lo sconto relativo al periodo gennaio-dicembre 2002 entro il 16 luglio.
Il beneficio riguarda, però, solo i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché i soci di cooperative di produzione e lavoro.
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