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Il rilascio dei beni ai creditori non scalfisce la plusvalenza

Né sono adottabili le norme su fallimento e concordato preventivo perché di stretta applicazione e di natura eccezionale, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Affrontando una questione inedita, la Ctp di Ferrara, con la sentenza 136/01/2017 del 10 aprile 2017, ha affermato che l’accesso alla procedura di liquidazione dell’eredità mediante rilascio dei beni ai creditori non priva gli eredi della titolarità del reddito e che il curatore non è comunque legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta.

La Commissione esclude, inoltre, l’applicabilità analogica dell’articolo 86, comma 5, del Tuir, alla vicenda in esame.

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