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Il reddito da abitazione non è computabile al fine dell’invalidità civile, cecità e sordità

Con la Circolare n. 74 del 21 aprile 2017 l’Inps ha chiarito che, dal 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è escluso dal computo dei redditi per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazioni già esistenti.
Gli arretrati, precisa l’Istituto, saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

La Circolare fornisce inoltre le principali istruzioni agli interessati e alle sedi, in attesa di ulteriori disposizioni operative.

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