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Il professionista abilitato che continua a collaborare con lo studio dove ha effettuato il tirocinio non è soggetto a IRAP

Con la sentenza n. 6637/5 del 15-03-2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che non è tenuto al pagamento dell’IRAP l’avvocato il professionista abilitato che continui a svolgere la propria attività professionale nello studio dove ha svolto il tirocinio, anche per il primo anno successivo al superamento dell’esame di stato.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “non è soggetto ad IRAP il professionista (nella specie, avvocato) che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa, che è presupposto dell’imposta“ (Cass. n. 21150 del 2014).

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