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Il praticante avvocato non può esercitare il patrocinio in sede di appello

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'Ordinanza n. 3676 del 12 febbraio 2021 ha ribadito il principio secondo cui il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello "neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato".

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