Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate prevede che la presenza di un carico pendente, anche se relativo a tributi diversi dall’Iva (eccettuate le imposte doganali e le accise), determina la sospensione del rimborso Iva. Devono pertanto ritenersi superate le difformi istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 143 del 9/8/94, nella quale era stato chiarito che la sospensione del rimborso dovesse effettuarsi soltanto in presenza di carichi pendenti inerenti l’Iva. Risoluzione n° 86 Agenzia delle Entrate del 12 Giugno 2001.
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IL DEBITO FISCALE BLOCCA IL RIMBORSO
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