E’ difficile fornire una definizione precisa di attività commerciale occasionale e ancor meno agevole è indagare il concetto di attività occasionale di lavoro autonomo. Spesso la distinzione tra queste due fattispecie reddituali è assai sfumata (si pensi al caso dei servizi di pulizia, designer, agenti pubblicitari eccetera). La dottrina più autorevole afferma che, mentre la prestazione dell’imprenditore (contratto d’opera o di appalto) si caratterizza come obbligazione di risultato, per il professionista (contratto d’opera intellettuale) si ha un’obbligazione di mezzi, cioè il corrispettivo è dovuto a prescindere dal risultato ottenuto.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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IL CORRISPETTIVO PUO’ IGNORARE IL RISULTATO
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