In ossequio al principio generale di ordinaria irretroattività della legge, il termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, introdotto, nell’art. 21 nonies l. 241/90, dall’art. 6 l. 7 agosto 2015 n. 124, non si applica ai provvedimenti di annullamento d’ufficio adottati prima dell’entrata in vigore di tale legge (28 agosto 2015).
Fonte: Consiglio di Stato; sezione IV; sentenza, 18-07-2018, n. 4374 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


