Gli studi di settore senza le sanzioni
Per i periodi di imposta 2001 e 2002 l’adeguamento effettuato in dichiarazione non sarà soggetto a sanzioni e interessi. Inoltre, per l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base all’adeguamento, il relativo versamento potrà essere effettuato entro il termine di presentazione del modello Unico. Si tratta di una disposizione prevista nella nuova Finanziaria con cui viene avallato un orientamento già espresso dall’amministrazione finanziaria con risoluzione 52/E/2001, vale a dire la possibilità di effettuare l’adeguamento alle risultanze degli studi stessi in sede di redazione della dichiarazione senza la necessità che sul predetto adeguamento siano dovute sanzioni e interessi.
(Fonte: ItaliaOggi)
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