Gli interessi di mora derivano da un inadempimento contrattuale relativo ad un’obbligazione pecuniaria: quando ciò accade le regole del codice civile comportano il sorgere di un diritto di credito da parte del soggetto che ha “subito” l’inadempimento di misura pari agli “interessi di mora”; l’eventuale diritto al risarcimento dei danni ulteriori viene invece subordinato alla prestazione di una prova particolare e più rigorosa (a livello giurisprudenziale, nel caso di danno inflazionistico, tale maggior danno è stato provato anche a mezzo di presunzioni).
(Fonte: Italia7Oggi)
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GLI INTERESSI DI MORA HANNO IL LORO POSTO NEI BILANCI D’AZIENDA
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