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Giudizio di impugnazione in Cassazione: il CNF non può essere evocato

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense non assume la qualità di parte, in quanto trattasi di “giudice speciale”, che non può quindi essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze.
Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza n. 14233 dell’8 luglio 2020.
Nel caso di specie, in applicazione del principio sopra esposto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF.

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