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Fallimento: criteri di ammissibilità della domanda di concordato cd. “con riserva”

La Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, con la Sentenza n.6277 del 31-03-2016 ha stabilito che, respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., la domanda di concordato cd. “con riserva” va dichiarata inammissibile, ex art. 162 l.fall., salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per tale declaratoria o per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda, ex art. 161, comma 1, l.fall., da cui si ricavi la rinuncia a quella con riserva e sempre che non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.

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