Entro mercoledì 31 luglio, coloro che hanno compiuto 75 anni di eta’ prima della scadenza della seconda rata dovuta per il pagamento del canone Rai, potranno chiederne l’esenzione inviando un’apposita dichiarazione sostitutiva, al sensi dell’Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.
I requisiti per il diritto all’esenzione sono:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).
Al fine del calcolo del reddito occorre tener presente che, per reddito, si intende la somma del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente, dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (come gli interessi maturati su depositi bancari e sui titolo di stato), delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, ed infine dei redditi esteri non tassati in Italia.
Devono rimanesse esclusi dal calcolo:
- i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.
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