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Esclusione dagli appalti per gravi violazioni fiscali: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

Il Decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Dlgs n. 50/2016 (Codice degli appalti), che stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Si considera violazione (art. 2) l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici, dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici e dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Relativamente alla soglia di gravità i tali violazioni (art. 3), si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità e rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro

La violazione grave si considera non definitivamente accertata (art. 4), e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 
Le violazioni non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

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