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Entro il 31 ottobre la presentazione del Modello Redditi Pf (periodo d’imposta 2017)

Ricordiamo che il 31 ottobre 2018 scade il termine, per i contribuenti interessati, per la presentazione telematica del modello Redditi Pf 2018 (periodo d’imposta 2017).

Sono obbligati alla presentazione i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2017 e non rientrano nei casi di esonero previsti;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

La dichiarazione deve essere presentata per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Presentazione da parte del contribuente
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione lo possono fare utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline.

Presentazione tramite intermediari abilitati
Gli intermediari sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

A prova della presentazione della dichiarazione gli intermediari abilitati devono:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
  • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
    l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.
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