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Enti del Terzo settore: Il regime fiscale applicabile fino alla operatività del Registro Unico Nazionale anche senza adeguamento dello statuto

Le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti, fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (cd. “RUNTS”), anche nelle more del mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del terzo settore, sempre che siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, emanata in risposta ad una istanza di consulenza giuridica con la quale il Forum Nazionale del Terzo Settore ha chiesto di conoscere se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS) che, entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo decreto, possa continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).

L’Agenzia ricorda:

– quanto stabilito dall’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017;

i successivi chiarimenti che sono arrivati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 13 del 31 maggio 2019 e

– quanto successivamente stabilito con l’articolo 43, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, che ha, tra l’altro, previsto, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del citato art. 101, la proroga dei termini per l’adeguamento degli statuti delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione al 30 giugno 2020.

Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), la citata circolare n. 13/2019 pone in correlazione l’articolo 101, comma 2, del CTS con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione dei registri esistenti, di cui all’articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore“.

A seguito di tale trasmigrazione, spetterà, dunque, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti.

In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Per quanto riguarda le ONLUS, la citata circolare fa riferimento al contenuto dell’articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice ed esplicita che la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice.

Stante il “il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate” dal D.Lgs. n. 460 del 1997, la circolare afferma che la verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente.

Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, l’Agenzia ritiene che:

– un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV- Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;

– un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dallo stesso D.Lgs.n. 460/1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Tale conclusione è confermata dall’articolo 5-sexies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.

Per un approfondimento di tale argomento e per scaricare il testo della risoluzione n. 89/E/2019 clicca qui.

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