Art. 1 della L. n. 296/2006 e succ. modifiche.
La detrazione del 55%, (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è riconosciuta in favore di:
- persone fisiche, enti e altri soggetti non titolari di reddito d’impresa;
- soggetti titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, liberi professionisti, società di persone, enti commerciali e società di capitali assoggettate ad IRES).
E’ importante segnalare che per questi ultimi (compresi quindi i soggetti IRES) la detrazione del 65% si cumula alla deduzione del costo sostenuto (ammortamenti dedotti per competenza).
Ricordiamo inoltre che:
- la detrazione del 65%, a differenza della detrazione del 50% (ex 36%) prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete solo per gli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale;
- il contribuente, che svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può beneficiare della detrazione del 65% ed al contempo dedurre il costo dal proprio reddito professionale, in ragione del 50% (immobile promiscuo).