Discriminazione indiretta: la Corte UE boccia il requisito dei 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza

Il requisito di residenza decennale, pur formalmente “neutro”, produce effetti discriminatori vietati nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Con la sentenza nella causa C-747/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene sul rapporto tra accesso alle prestazioni sociali e diritto all’occupazione, chiarendo che il requisito della residenza decennale può integrare una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Il caso esaminato
Un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria in Italia si è visto revocare il reddito di cittadinanza dall’INPS a seguito del mancato possesso del requisito di dieci anni di residenza continuativa nel territorio nazionale. La misura, oltre a configurarsi come sostegno al reddito, è collegata anche a percorsi di inserimento lavorativo.
Il giudice nazionale ha quindi sottoposto la questione alla Corte di giustizia, chiedendo se tale requisito potesse determinare una disparità di trattamento indiretta. 

La valutazione della Corte
I giudici europei hanno evidenziato che, pur essendo formalmente neutro e applicato a tutti i richiedenti (italiani e stranieri che presentano domanda per la prestazione), il requisito della residenza prolungata incide in modo prevalente sui cittadini stranieri, e in particolare sui beneficiari di protezione internazionale.
Secondo la Corte, tale effetto discriminatorio non può essere giustificato da esigenze amministrative o economiche legate alla gestione della prestazione. Ne deriva che il requisito dei dieci anni di residenza configura una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.

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