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Diritto annuale 2019 – Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 30 settembre 2019

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonchè dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

E’ quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”).

Chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione sono arrivati dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019.

La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2019. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2019, che scadeva il 1° luglio 2019 (essendo il 30 giugno giorno festivo), hanno tempo fino al 30 settembre 2019, senza incorrere in alcuna sanzione.

Dopo il 30 settembre 2019 e fino al 30 ottobre 2019 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.

Ricordiamo anche che, con lo stesso “Decreto crescita”, è stata disposta anche la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi da parte di tutti i soggetti IRES.

Con l’art. 4-bis della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi da parte di tutti i soggetti IRES – in precedenza fissato entro i nove mesi successivi alla chiusura dell’esercizio – è stato prorogato all’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto per una società a responsabilità limitata che chiude l’esercizio il 31 dicembre, il termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi, che prima era fissato al 30 settembre 2019, viene ora prorogato al 30 novembre 2019.

Per un approfondimento sull’argomento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio clicca qui.
Per scaricare il testo della risoluzione n. 64/2019 clicca qui.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019 clicca qui.

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