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Diminuiti gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
L’adeguamento annuale è previsto dall’articolo 13 del Dlgs 159/2015.

Con il Provvedimento del 23 maggio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in ragione annuale, con effetto dal 1° luglio 2019, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Il tasso passa quindi dal 3,01 stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018, al 2,68%.

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