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Detrazioni 2025: aumentano gli importi per spese scolastiche e cani guida

Con la Circolare n. 6/E del 29 maggio l’Agenzia delle Entrate analizza le novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025, tra cui quelle apportate dal comma 13, relative alla detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica, e dal comma 229, in tema di agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Il comma 13, in particolare, prevede l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR.

A partire dal 1° gennaio 2025, dunque, sarà possibile detrarre il 19% dall’imposta lorda sulle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
Il limite massimo delle detrazioni passa quindi da 800 a 1.000 euro per ciascun alunno o studente.

Il comma 229, che sostituisce il comma 1-quater dell’articolo 15 del TUIR, stabilisce che la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida può essere detratta nella misura forfetaria di euro 1.100.
La modifica va ad incrementare l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, portandolo da 1.000 a 1.100 euro. La nuova norma, inoltre, elimina la parte della disposizione che prevedeva l’attribuzione delle predette detrazioni nel limite di spesa di 290.000 euro annui.

Le Entrate chiariscono inoltre che:

  • non rilevando la spesa effettivamente sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfetaria in esame, questa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro nell’anno di riferimento;
  • la detrazione spetta:
    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro;
    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Dato che entrambe le suddette disposizioni hanno modificato solo il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, restano fermi, precisano infine le Entrate, i chiarimenti resi, da ultimo, nella circolare 19 giugno 2023, n. 14/E.

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