Detenuti lavoratori e ticket di licenziamento: chiarimenti Inps sulle ipotesi di esclusione

Con la Circolare n. 59 del 20 maggio 2026 l’Inps è intervenuto per chiarire l’applicazione del cosiddetto “ticket di licenziamento” nei confronti dei lavoratori detenuti impiegati presso datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.

In particolare, il ticket di licenziamento non è dovuto quando la cessazione del rapporto deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno disposta dall’autorità competente.

Diverso il caso di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto: in queste ipotesi l’esonero non è automatico. Il datore di lavoro è infatti tenuto a verificare concretamente la possibilità di proseguire il rapporto lavorativo e solo qualora tale prosecuzione risulti impossibile, il contributo non è dovuto.

La Circolare introduce inoltre nuovi codici all’interno del flusso UNIEMENS per la corretta gestione delle diverse tipologie di cessazione, confermando il codice “M400” per l’esposizione del ticket nei casi dovuti.

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