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Definizione agevolata controversie tributarie: nuovi termini e nuovo modello

Con Provvedimento del 5 luglio l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 20 del Dl “Bollette” (Dl n. 34/2023), che prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione,  recepisce i nuovi termini e modalità di pagamento e approva le modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata.
È inoltre aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata. 

Il citato art. 20 del Dl “Bollette” posticipa al 30 settembre 2023 il termine per aderire alla definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date dei versamenti delle prime tre rate: le nuove scadenze sono quindi il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate ed in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L’Agenzia ricorda che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.
Entro lo stesso termine deve essere versato l’intero importo dovuto o la prima rata.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, che può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. 
In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

  • 30 settembre 2023 (prima rata);
  • 31 ottobre 2023 (seconda rata);
  • 20 dicembre 2023 (terza rata).

Clicca qui per leggere il provvedimento.

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