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Decreto semplificazioni – Misure in materia di Enti del Terzo settore

I commi 8-bis e 8-ter, dell’articolo 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

In particolare, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio 2019 (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l’abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis.

Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi dovranno essere individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non saranno individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari. In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Con le modifiche in esame si dispone esplicitamente il divieto di cumulo tra la predetta aliquota agevolata al 15 per cento e l’abbattimento a metà dell’IRES (al 12 per cento) disposta per gli enti del Terzo settore individuati dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973.

Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria delle norme così introdotte, quantificando gli oneri per il bilancio dello Stato in 118,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.

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