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Decreto “Rilancio”: le novità sul superbonus al 110%

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto "Rilancio"), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le principali novità introdotte durante l’iter parlamentare una riguarda l’Art. 119 – (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

  • sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno (ad es. villette a schiera);
  • la detrazione per l’isolamento termico spetta anche per le superfici inclinate e non solo per le superfici opache orizzontali e verticali. Possibile quindi la coibentazione di qualsiasi tipo di tetto;
  • i limiti di spesa agevolabile sono differenziati in base alla tipologia degli edifici: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio);
  • per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera;
  • per gli immobili sottoposti a vincolo e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta;
  • la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022;
  • sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.
TAG: Bonus
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