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Ddl Lavoro: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024. Le previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, c.d. Collegato Lavoro, che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio.

Il provvedimento contiene misure trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

Tre gli interventi principali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricordiamo:

  • la relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene previsto che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunichi alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso;
  • la formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero;
  • le visite mediche. In un’ottica di semplificazione, viene previsto che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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