DAC8 e cripto-attività: l’Agenzia fissa le regole per i fornitori di servizi

Con Provvedimento del 22 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni operative per l’applicazione della direttiva DAC8 in materia di cripto-attività, stabilendo termini e modalità con cui i fornitori di servizi dovranno trasmettere le comunicazioni fiscali alle autorità competenti. La prima scadenza operativa è fissata al 30 giugno 2027.

Il Provvedimento definisce inoltre le regole di identificazione dei gestori di cripto-attività (CAO) nel nuovo sistema europeo DAC8, introducendo un meccanismo di registrazione unica per semplificare gli adempimenti informativi.

Cosa prevede la normativa DAC8 per i provider di cripto-attività

La direttiva DAC8 estende gli obblighi di scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali dell’Unione Europea ai prestatori di servizi per cripto-attività (CASP – Crypto-Asset Service Providers). I soggetti obbligati dovranno raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli utenti residenti fiscalmente in Italia o in altri Stati membri, includendo informazioni sui saldi, sulle transazioni e sui proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

Chi è interessato dai nuovi adempimenti

I nuovi obblighi si applicano ai prestatori di servizi per cripto-attività (CASP), ossia agli operatori che consentono acquisto, vendita, trasferimento o custodia di asset digitali secondo quanto previsto dal Dlgs n. 194/2025, che dovranno comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei clienti.
Restano esclusi gli operatori che assolvono obblighi equivalenti in un altro Stato Ue o in una giurisdizione extra-Ue qualificata, fermo restando l’obbligo di inviare ogni anno una specifica notifica all’Agenzia italiana con attestazione dell’avvenuto adempimento.

Dati da trasmettere e scadenze

Le comunicazioni dovranno contenere le informazioni previste dal Dlgs n. 194/2025, comprese le informazioni identificative dei clienti, e dovranno essere inviate esclusivamente in formato XML (Allegato 1 al provvedimento) tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia, direttamente o tramite i soggetti incaricati.
L’invio dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento: il primo appuntamento è fissato al 30 giugno 2027.

In caso di errori o scarto del file sarà possibile effettuare un nuovo invio entro il termine ordinario; eventuali comunicazioni tardive nei 30 giorni successivi saranno comunque acquisite e trasmesse alle autorità competenti.

Per gli operatori che omettono l’adempimento è previsto un meccanismo progressivo di sollecito: decorso il termine senza regolarizzazione, l’Agenzia procederà alla cancellazione della registrazione. La ricevuta di avvenuta presentazione viene rilasciata, di norma, entro 5 giorni lavorativi.

Scambio di informazioni tra autorità fiscali

Le informazioni raccolte saranno condivise tra le amministrazioni fiscali dei Paesi interessati nell’ambito del sistema di cooperazione previsto dalla DAC8, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle cripto-attività, e dovranno essere comnunicate dall’Amministrazione italiana alle autorità fiscali degli altri Paesi interessati entro il 30 settembre. Il primo scambio automatico internazionale di informazioni è previsto entro il 30 settembre 2027.

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