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Cubo di Rubik – Il Tribunale UE conferma l’annullamento del marchio tridimensionale

Dopo il marchio delle scarpe Crocs cade un altro copyright: ora anche il cubo di Rubik diventa di libera riproduzione. Questo perché le caratteristiche essenziali del gioco d’intelligenza – la forma a cubo e la capacità di rotazione su se stesso – non sono elementi da poter essere protetti con il “copyright”.
Lo ha sancito il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza nella causa n. T-601/17 del 24 ottobre 2019, ECLI:EU:T:2019:765.

Ecco i fatti. La società britannica Seven Towns ha ottenuto, nel 1999, la registrazione del famoso cubo di Rubik come marchio dell’Unione europea tridimensionale.
Successivamente, nel 2006, un produttore di giocattoli tedesco ha chiesto l’annullamento del marchio: a suo avviso, infatti, si tratterebbe di un oggetto che può essere tutelato solo come brevetto e non come marchio.

L’Ufficio europeo marchi e brevetti (EUIPO) ha respinto la domanda della società tedesca, la quale ha fatto ricorso e si è rivolta al Tribunale UE. Quest’ultimo inizialmente ha respinto il ricorso, confermando la validità del marchio.
Non si è dato per vinto il produttore tedesco che si è rivolto alla Corte di giustizia UE. Quest’ultima ha finalmente accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale e quella dell’EUIPO e rinviando la questione nuovamente al Tribunale UE. Il quale, infine, ha dichiarato illegittima la registrazione del cubo di Rubik come marchio.

Con riferimento all’esame delle funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio controverso, il Tribunale UE ritiene, come aveva già sostenuto l’EUIPO, che «la caratteristica essenziale costituita dalle linee nere che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente, su ognuna delle facce del cubo, dividendo ciascuna di esse in nove piccoli cubi di uguali dimensioni suddivisi in file di tre per tre, sia necessaria per il conseguimento del risultato tecnico voluto».
Pertanto i giudici del tribunale concludono che, nonostante la diversa colorazione delle facce del cubo non costituisca una caratteristica fondamentale del marchio controverso, «le due caratteristiche di tale marchio che sono state correttamente qualificate come essenziali dall’EUIPO sono necessarie per il conseguimento del risultato voluto per il prodotto, rappresentato dalla forma di cubo controversa, cosicché quest’ultima non avrebbe potuto essere registrata come marchio dell’Unione europea»

Per scaricare il testo in inglese della sentenza del Tribunale UE clicca qui.

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